L’ultimo documento pubblicato dal GSE, relativamente alle regole attuative per ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, contiene anche una serie di definizoni tra cui quella di piccoli impianti.
Piccoli impianti: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
In particolare la dizione della norma “edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche” è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l’installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento), che pertanto figura come Soggetto Responsabile.
ATTENZIONE: gli impianti fotovoltaici su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline non rientrano tra gli impianti “su edifici” ma sono considerati altri impianti.