Nel documento con le regole attuative del quarto conto energia il GSE definisceanche le serre fotovoltaiche.
Serra fotovoltaica: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili.
Le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Tale requisito deve essere rispettato da tutti gli impianti che fanno richiesta delle tariffe incentivanti previste dal Decreto, indipendentemente dalla data di autorizzazione o avvio della costruzione e qualunque ne sia il Soggetto Responsabile.
Questi criteri sono stati adottati, in particolare quello della copertura massima, per evitare che molte serre non diventassero di fatto degli impainti a terra “rialzati” per ottenere incentivi più convenienti. Quindi nella serra deve continuare a poter passare il sole….